Art. 7.
(Privatizzazione delle infrastrutture sportive esistenti).

      1. Le infrastrutture sportive, una volta divenute patrimonio disponibile del comune ai sensi dell'articolo 6, possono essere oggetto di alienazione da parte del medesimo comune.
      2. Unitamente all'infrastruttura sportiva, possono essere oggetto dell'alienazione di cui al comma 1 anche le aree e le strutture ad essa funzionali o pertinenziali, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
      3. L'acquirente deve garantire l'uso delle infrastrutture di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di spettacolo.
      4. Nell'atto di alienazione il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni di uso esistenti, delle infrastrutture sportive e delle aree funzionali e pertinenziali al fine di consentire lo sfruttamento economico quotidiano delle infrastrutture e delle aree medesime.
      5. Le opere di ristrutturazione delle infrastrutture sportive, purché conformi con le destinazioni d'uso previste ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e iniziate entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e

 

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regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      6. Qualora l'acquirente intenda eseguire lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura sportiva si applicano le procedure di cui agli articoli 4 e 5.
      7. Nel caso di fallimento della società sportiva acquirente, ai sensi del presente articolo, entro dieci anni dall'acquisto, gli effetti dell'alienazione vengono meno e il bene rientra nel patrimonio disponibile del comune.